Entra in vigore il DPR n. 227 del 19 ottobre 2011. Dal 18 febbraio 2012 molte attività saranno dispensate dall’obbligo di presentare uno studio previsionale di impatto acustico. All’allegato B è stilata la lista di quali tipologie di attività, ve le ricordiamo in fondo a questo articolo.
All’articolo 4 comma 2 del recente DPR viene concessa la possibilità di presentare una autocertificazione anche alle attività che non superano i limiti del DPCM 14/11/97. La novità della legge è che anche in caso di mancata adozione della zonizzazione acustica comunale vengono imposti questi limiti, prima c’era un po’ di confusione in merito.
La legge conclude al comma 3 dell’articolo 4 ricordando che se si superano questi limiti rimane l’obbligo di fare uno studio di impatto acustico.
Il nostro commento.
La legge è pensata per chi avvia una piccola impresa e ha il primo intento di far risparmiare tempo, soldi e burocrazia agli imprenditori, in realtà nasconde il fatto di rendere chi si autocertifica con leggerezza più vulnerabile: a una denuncia penale per falso, ai controlli ARPA e alle cause civili fatte dagli abitanti vicini, poiché i limiti differenziali (5 dB di giorno e soprattutto quello dei 3 dB di notte) sono molto facili da non rispettare (basta un edificio costruito male, errori di posa e di progettazione di persone non esperte, un condizionatore mal scelto, e molti altri dettagli che trovate nel sito).
Quindi se da una parte sembra di risparmiare 10 nell’immediato, dall’altro alza la probabilità di dover spendere 50 o 100 nel giro di pochi mesi o anni dopo l’apertura dell’attività, oltre a far spendere soldi alla comunità (lavoro dei tecnici ARPA e costi per i vicini disturbati). Questo DPR n. 227 del 19 ottobre 2011 dice anche che rimane comunque l’obbligo a tutti di rispettare i limiti di legge, e che valgono i limiti del 1997 per tutti.
Come preannunciato dal precedente governo, nel nostro paese del bel canto, rimane l’intento di penalizzare chi usa la musica nei propri locali: se si ha un impianto di diffusione sonora (questo non è definito cosa si intende, quindi anche una radio potrebbe esserlo considerata) o si fa musica di ogni tipo allora c’è la certezza di avere l’obbligo di fare uno studio previsionale. Quindi non è stato fatto nulla per aiutare la musica dal vivo in generale.
Il nostro consiglio è quindi di valutare attentamente dove ci si insedia, la tipologia di attività e degli impianti, quindi nel dubbio di affidarsi il prima possibile a un tecnico competente in acustica ambientale esperto e di seguire i suoi consigli. Se si decidono gli interventi sull’isolamento (insonorizzazione), sugli impianti e sulle varie operazioni che si svolgono all’interno della propria attività all’inizio, si risparmiano poi molti soldi.
Ecco le attività citate nell’allegato B
1. attività alberghiera
2. attività agro-turistica senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
3. attività di ristorazione collettiva e pubblica senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
4. attività ricreative senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
5. attività turistica senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
6. attività sportive escluse quelle motoristiche, con molto pubblico o con uso di armi da fuoco senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
7. attività culturali senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
8. attività nel settore dello spettacolo senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
9. palestre senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
10. stabilimenti balneari senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
11. agenzie di viaggio
12. sale da gioco
13. attività di supporto alle imprese
14. call center
15. attività di intermediazione monetaria/finanziaria/immobiliare/assicurativa
19 attività di informatica (software/houde/internet point)
22. attività di acconciatura
23. istituti di bellezza/estetica/centro massaggi-solarium/piercing e tatuaggi
27. laboratori veterinari
28. studi adontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi
29. ospedali e assimilabili con meno di 50 posti letto e senza attività di analisi
31. lavanderie e stirerie
32. attività di vendita al dettaglio
33. laboratori artigianali per la produzione di dolciumi
34. laboratori artigianali per la produzione di gelati
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